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Scheda 2. Sospetti di trascuratezza o di reati contro il minore

 

Il problema

Parlare di “maltrattamento” ai danni di minori non è facile e ancor meno lo è definire che cosa sia riconducibile a questa categoria, considerato che la violenza sui bambini è un argomento complesso e di difficile definizione, anche a causa del coinvolgimento emotivo che produce negli adulti che si confrontano con queste situazioni. È talvolta proprio questo coinvolgimento che rende arduo poter cogliere ciò che si cela dietro ai segnali. Nello specifico, gli insegnanti possono cogliere alcuni segnali di preoccupazione  osservando la dinamica relazionale in classe; ne intuiscono altri osservando i comportamenti individuali; in alcuni casi raccolgono delle confidenze dirette o indirette attraverso narrazioni scritte, disegni, messaggi dei bambini o ragazzi.
I fatti che possono essere interpretati come segnali di maltrattamento si presentano secondo un’ampia variabilità sia per il tipo di manifestazione che per la sua “leggibilità”. In alcuni casi la condizione di rischio o pregiudizio appare immediatamente evidente, in altri appaiono segni sfuggenti difficilmente differenziabili dall’ambito della normalità. Diventa quindi centrale il confronto con gli operatori dedicati alla protezione e tutela dei minori, mentre la raccolta dei segni presentati dai minori deve essere quanto più discreta e non intrusiva possibile. Nei casi in cui si venga a conoscenza di chiari sintomi o si abbiano rivelazioni di maltrattamenti, non è opportuno approfondire o indagare i fatti nell’immediato del contesto educativo, per il rischio di esporre il minore a ripetute situazioni traumatiche, collegate alla rievocazione dei fatti, e di compromettere pertanto i percorsi di protezione e tutela già avviati.
Le diverse "Carte" che si sono succedute in materia di prevenzione dell’abuso negli anni, e anche i Suggerimenti per la prevenzione del maltrattamento dei minori realizzati dall'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Veneto, sintetizzano diverse tipologie; alcune sono facilmente rilevabili, mentre altre rientrano nella "zona grigia" dei comportamenti che solo in alcuni casi  sono spia di un rischio di pregiudizio: sono dati che gli insegnanti non sono in grado di caratterizzare con certezza.
Gli indicatori di trascuratezza o maltrattamento più facilmente rilevabili a scuola sono:

  • bambini e/o ragazzi che mostrano evidenti sintomi di aver subito maltrattamenti fisici: segni di traumi, contusioni, fratture e altre lesioni che richiedono cure mediche;
  • rivelazioni, verbali o scritte, di episodi di maltrattamento fisico o abuso sessuale;
  • bambini e/o ragazzi che presentano segnali di grave trascuratezza: malnutrizione, assenze da scuola continue e ingiustificate, negligenza nelle cure sanitarie, esposizione a pericoli fisici.

Le tipologie di più complessa rilevazione sono quelle che vengono riferite all'abuso sessuale e al maltrattamento psicologico. Gli indicatori che il bambino sta subendo un maltrattamento psicologico possono essere:

  • dal lato del minore, scarsa autostima, pianti improvvisi, ricerca di attenzioni particolari da parte dell'adulto;
  • dal lato dell’adulto (genitore), aspettative eccessive e/o atteggiamenti di squalifica.

Gli indicatori di un possibile abuso di tipo sessuale possono consistere in:

  • comportamenti sessualizzati del bambino/ragazzo con i compagni;
  • disegni e affermazioni che alludono ad atti sessuali;
  • conoscenze sessuali evidentemente inadeguate all'età.

Va comunque sottolineato che la presenza di questi indicatori, di per sé, non può rappresentare una prova del comportamento pregiudizievole dei genitori o di un reato commesso contro il minore, perché molte altre possono essere le situazioni che scatenano comportamenti che si possono confondere per sintomi di un comportamento lesivo (per es. tensioni tra i genitori, conseguenze dell'insorgere di una pubertà precoce ecc.).
Ogni segnale che si raccoglie deve quindi essere attentamente valutato in connessione con il complesso del contesto in cui il bambino vive, con le caratteristiche della sua personalità e con le caratteristiche della personalità dei suoi adulti di riferimento.
Quindi, se è importante accogliere i segnali e ascoltarli, è altrettanto fondamentale non trarre subito delle conclusioni e ancor di più non passare immediatamente all'azione fidandosi delle prime impressioni.

 

Che cosa fare

Nella maggioranza delle situazioni che emergono nel contesto scolastico, le condizioni di difficoltà/disagio che evidenziano gli allievi non costituiscono evidenza di un reato (segni evidenti di percosse, dichiarazioni che denunciano una violenza subita, ecc.). Vi sono tuttavia alcune situazioni in cui i comportamenti dei minori, i segni che manifestano o le dichiarazioni che esprimono lasciano chiaramente riconoscere l’esistenza di un reato. Alcuni di questi reati comportano automaticamente l’azione dell’Autorità Giudiziaria, senza che sia necessario sporgere denuncia da parte della vittima o di un suo rappresentante. In questi casi vige l’obbligo di denuncia per chi viene a conoscenza di queste notizie di reato; responsabilità che, se non rispettata, per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e per i sanitari comporta sanzioni. Riguardo alle rivelazioni di reati di questo tipo fatte da minori, è bene ricordare che la notizia di per sé comporta l’obbligo di denuncia, mentre le indagini sulla sua attendibilità e sulle sue caratteristiche sono un compito dell’Autorità Giudiziaria.

Tuttavia,  si può immaginare che nell’ambiente scolastico emergano più frequentemente situazioni che fanno pensare all’utilità di un intervento di tipo sociale o sociosanitario di sostegno alla famiglia o, in casi di “abbandono”, di un allontanamento del minore dall’ambiente famigliare, senza che si debba pensare a reati commessi contro il minore. A questo riguardo valgono alcune considerazioni:

  • Per poter dare fondatezza ai segnali raccolti, è opportuno che gli insegnanti non solo si confrontino tra loro e con il dirigente scolastico, ma chiedano una consulenza al servizio sociale competente sul territorio per la tutela e protezione dei minori.
  • La richiesta di attivare i Servizi sociali o sociosanitari per interventi di sostegno, diagnosi e cura rivolti a minori in condizioni di difficoltà comporta sempre la necessità del confronto con i genitori, o il rappresentante legale del minore, per condividere una linea di azione, responsabilizzare la famiglia ed ottenere il necessario consenso informato. Se questo è ottenuto, si può aprire uno spazio protetto di osservazione competente sulla situazione. In alcuni casi la collaborazione con i genitori non è praticabile, per proteggere il minore o per indisponiblità dei suoi familiari; in queste situazioni, si può valutare l’esistenza delle condizioni per una segnalazione ai Servizi sociali. Questa fase intermedia di valutazione può essere svolta in collaborazione con i Servizi sociali, senza bisogno di comunicare dati sensibili del singolo bambino, e quindi senza incidere sul suo diritto alla riservatezza.
  • È importante che la scuola, a livello di dirigenza, garantisca un effettivo contatto con i servizi del territorio competenti in materia di abuso e maltrattamento dei minori, mantenendo aggiornate e precise le informazioni sul personale sociosanitario operante nelle diverse strutture.
  • Dopo che è stata condotta l'analisi del problema con il servizio sociale, dopo l'eventuale incrocio con altre notizie in possesso della rete dei servizi sociali e sociosanitari e a seguito dell'eventuale attivazione di interventi e/o osservazioni più approfondite nell'ambito della quotidiana attività scolastica, gli elementi raccolti potrebbero confermare la fondatezza del sospetto dell’esistenza di una situazione di maltrattamento del minore (per la nozione di maltrattamento, e la sua sovrapposizione a quella di “pregiudizio” di cui si è parlato nell’Introduzione alle Schede, si rinvia all'Approfondimenti). In questo caso, anche grazie alla condivisione del problema con la scuola e alla co-costruzione del percorso di osservazione e approfondimento del segnale fatta con gli insegnanti, il servizio avrà maggiori elementi per decidere ulteriori misure di sostegno al bambino e/o alla famiglia (principio di beneficità) e per procedere, se del caso, ad una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria (principio di legalità), tra cui, per es., l’allontanamento del minore dalla famiglia (art. 333 del codice civile).
  • Le segnalazioni alla Procura presso il Tribunale per i minorenni possono tuttavia essere obbligatorie e dover essere fatte anche dalla scuola. Lo prevede l’art. 9.1 della legge 184/1983 per il caso di “abbandono” di un minorenne. La situazione di abbandono si può ritenere equivalente a quella di pregiudizio: sono concetti relativi, che vanno commisurati all’età del minore e alle sue condizioni fisiche, psichiche e sociali. Il dovere di provvedere all'incolumità dei bambini spetta infatti a tutti (v., oltre alla norma appena citata, gli articoli 591 e 593 del codice penale). I servizi sociali e sociosanitari, oltre all'obbligo di segnalare lo stato di abbandono, hanno a propria disposizione anche gli strumenti per provvedere ad un collocamento di emergenza del minore in un luogo sicuro (è il caso descritto all'art. 403 cod. civ.). Se la scuola dovesse riscontrare una situazione di abbandono/pregiudizio, è utile che chieda aiuto ai professionisti del servizio sociale per la formulazione della segnalazione, informandoli nel contempo della situazione affinché possano prendere le misure assistenziali, psico-sociali o sanitarie adatte al caso.
  • In quelle situazioni invece in cui gli insegnanti constatino non indizi di un disagio o una situazione di abbandono/pregiudizio, ma evidenza di reato, è obbligatorio che l'insegnante che ha raccolto l'evidenza del reato, con il sostegno del dirigente scolastico (il quale dovrebbe controfirmare l'atto) denunci il fatto all'autorità di polizia giudiziaria oppure direttamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono invece indirizzate le notizie di reato che coinvolgono un minorenne nel ruolo di autore del presunto reato).
  • Il minore vittima del reato sarà naturalmente assistito dai servizi: la necessità di collaborazione tra scuola e servizi si riproporrà sulla base del progetto educativo e riabilitativo elaborato per il minore. Una volta fatta la denuncia e/o la segnalazione all'Autorità competente, inizierà infatti per scuola e servizi un percorso di lavoro diretto alla co-costruzione di un progetto di intervento adeguato al problema, per quanto si manifesta nel contesto scolastico.

 

Scuola e servizi: come collaborare

  • È opportuno che ciascun servizio sociale e/o sociosanitario che ha la competenza territoriale per la tutela e protezione dei minori presenti periodicamente alle scuole del territorio le modalità di accesso al servizio per questa tipologia di problemi e, in particolare, le modalità attraverso cui la scuola può ricevere consulenza per definire la fondatezza dei segnali di abuso/maltrattamento e supporto per la costruzione della segnalazione o per la redazione della denuncia all'Autorità giudiziaria. A tale scopo si suggerisce che il servizio di competenza strutturi una scheda di accesso, sulla scorta di quanto proposto nell’Introduzione alle Schede, con la quale il dirigente scolastico potrà attivare la comunicazione, indicando gli insegnanti di riferimento da contattare.
  • Il dirigente scolastico, una volta coinvolto dagli insegnanti nel problema, inoltra la richiesta di consulenza al servizio sociale territoriale e sostiene gli insegnanti nell'eventuale rapporto con l’autorità giudiziaria, compreso nella redazione della denuncia, in particolare firmando o controfirmando gli atti ad essa rivolti.
  • In caso di un percorso di consulenza, è opportuno che tra scuola e servizio/servizi si costituisca uno spazio di co-costruzione conoscitiva del problema e di analisi dei segnali, per poter condividere, pur nella distinzione di ruoli e competenze, gli interventi di supporto e osservazione condotti con il consenso della famiglia o, se del caso, l’adozione di misure che prescindono dal consenso della famiglia (collocazioni di emergenza in base all’art. 403 del codice civile o esecuzione di misure giudiziarie) o alla denuncia penale.
È opportuno che, una volta avviate le misure previste dalla legge in caso di maltrattamento del minore (allontanamento dalla famiglia, collocazione in struttura protetta, altre misure di supporto eventualmente adottate in relazione di fatti penali), scuola e servizi attivino un gruppo di lavoro che condivida la costruzione e la gestione del progetto di tutela e sostegno del bambino o del ragazzo per quanto riguarda la sua vita scolastica.