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2.2. Il ruolo dei rappresentanti dei minori

L'orientamento culturale e giuridico italiano, in sintonia con la più avanzata cultura internazionale dell'infanzia, riconosce ai bambini ed ai ragazzi un insieme di diritti pensati come condizioni di base per favorire uno sviluppo psicologico e sociale soddisfacente. Queste condizioni possono trovare la loro realizzazione più semplice nell'ambito della famiglia di origine.

Nelle situazioni considerate fisiologiche, le relazioni affettive, la cura della quotidianità e la responsabilità legale si intrecciano tra loro caratterizzando le relazioni tra genitori e figli nella loro pienezza. Tuttavia, la trasformazione sociale della famiglia, con le sue forme di disgregazione e ricomposizione, e l'incidenza di crisi o fallimenti nel ruolo genitoriale, con i relativi interventi di protezione sociale e tutela giudiziaria, portano per un certo numero di minori alla creazione di configurazioni complesse nelle loro relazioni familiari.

I minori d'età, pur essendo titolari di diritti personali, non sono tuttavia nella piena condizione di realizzarli autonomamente o di esigerne il rispetto in prima persona. L'attenzione al rispetto dei diritti di un minore è compito dell'adulto che ne ha l'affidamento. Compatibilmente con le capacità proprie di ciascuna fase evolutiva, l'adulto assiste il minore d'età nella migliore realizzazione dei propri diritti, facendosene mediatore, senza sostituire la propria volontà a quella del bambino o adolescente. Questo ruolo di mediazione è affidato di consueto alla coppia genitoriale.

Nel contatto con le istituzioni educative e di cura, assume particolare rilievo il problema della rappresentanza legale dei minori: la responsabilità condivisa dalla coppia genitoriale può disgiungersi oppure articolarsi in figure estranee al rapporto di filiazione, seguendo le vicende dei fallimenti nelle relazioni di coppia oppure i percorsi di protezione sociale dei minori. In altre parole, non sempre la coppia dei genitori ha la completa rappresentanza legale del figlio: questa può essere esercitata disgiuntamente dai due genitori o essere condivisa con altri soggetti. Per semplicità espositiva, proponiamo di distinguere il tema generale del rapporto con chi ha la responsabilità dei minori in due ambiti principali di problemi: la coppia genitoriale e gli interventi di protezione dei minori.


La rappresentanza del minore d'età

Ogni operatore appartenente ad istituzioni educative, sociali o sanitarie che assume un compito nei confronti di un minore ha due interlocutori essenziali: il minore stesso e i suoi rappresentanti legali. Ogni attività si basa sulla condivisione delle finalità, delle iniziative e dei metodi utilizzati. Questo orientamento, chiamato anche principio di beneficità, implica, in particolare, che i rappresentanti del minore d'età diano il proprio consenso, informato e consapevole, agli interventi proposti e attuati dagli operatori professionali. Questa condivisione delle linee d'azione da intraprendere si perfeziona attraverso un insieme di procedure di informazione e autorizzazione.

Il principio tuttavia raggiunge il suo limite quando si avverano due condizioni: a) i diritti del minore appaiono violati e b) non è possibile stabilire un intervento condiviso con i rappresentanti del minori. In questi casi, prevale l'interesse superiore dei minori ed è necessario avviare iniziative di protezione anche senza il consenso dei rappresentanti del minore. Poiché queste iniziative vanno ad incidere sulle prerogative dei rappresentanti dei minori (ad esempio i loro genitori), esse si svolgono in collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, secondo quello che è stato chiamato principio di legalità.

Contemperare le esigenze della beneficità e della legalità nel rapporto con i minori è un compito delicato che richiede una stabile collaborazione tra istituzioni ed una attenta declinazione nelle diverse aree problematiche dell'età evolutiva. Le Schede di questi Orientamenti offrono alcune indicazioni a questo proposito.

La rappresentanza dei minori è, nella maggior parte dei casi, una responsabilità assunta da più di una persona, ad esempio due genitori. In alcune occasioni, questa pluralità si amplifica ripartendo la responsabilità dei minori tra genitori, servizi sociali e/o sociosanitari, tutori legali volontari, famiglie affidatarie. Questa pluralità di interlocutori deve essere rispettata e non può sempre essere evitata concentrando le comunicazioni e/o procedure di autorizzazione su di un unico interlocutore "delegato". Ricordiamo ad esempio che le norme di riferimento per il consenso informato parlano degli esercenti la potestà genitoriale. Si devono pertanto di volta in volta valutare con attenzione diritti e doveri dei diversi adulti coinvolti nella relazione con i minori.


Responsabilità e conflitti della coppia genitoriale

Il tasso di disgregazione e ricomposizione delle coppie con figli comporta che madre e padre possono arrivare ad un esercizio di fatto disgiunto e/o conflittuale della rappresentanza del minore, ponendo agli operatori numerosi interrogativi circa i comportamenti corretti da mantenere. È possibile utilizzare due criteri di riferimento.

In primo luogo, entrambi i genitori hanno il medesimo diritto di accesso alle informazioni che riguardano i propri figli. Inoltre, in linea di principio, l'avvenuta comunicazione ad uno dei genitori non solleva gli operatori dal compito di offrire le stesse informazioni all'altro genitore.

In secondo luogo, le procedure di autorizzazione richiedono il parere di entrambi i genitori.

In questa prospettiva, è possibile ricordare ad esempio che l'affidamento del minore ad uno dei due genitori non incide sul diritto dell'altro ad essere pienamente informato e non esime dalla necessità di acquisirne le autorizzazioni per gli atti che lo richiedono, come ad esempio:

  • l'iscrizione scolastica,

  • le variazioni di classe,

  • la scelta sull'insegnamento religioso,

  • la determinazione delle persone autorizzate a prendere in consegna il minore alla fine delle attività educative,

  • l'attivazione di servizi non previsti dalle attività educative di base,

  • la partecipazione ad attività extrascolastiche.

Richiedono quindi il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori atti informativi quali, ad esempio:

  • le comunicazioni sui programmi scolastici,

  • le comunicazioni riguardo il rendimento,

  • le comunicazioni legate alle condotte,

  • le comunicazioni legate alla salute.

Queste indicazioni possono scontrarsi con un conflitto educativo non mediabile tra i genitori, conflitto che può andare fino a determinare la paralisi della capacità di decidere. In queste condizioni, è compito dei genitori utilizzare le risorse offerte dai servizi sociali e/o sociosanitari per tentare un'ulteriore mediazione accompagnata professionalmente. In ultima istanza, i servizi possono ricorrere all'Autorità Giudiziaria per ottenere dei provvedimenti che superino l'incapacità dei genitori di esercitare consensualmente la propria responsabilità e permettano ai minori il pieno accesso alle risorse educative e ricreative.

In tali situazioni, gli operatori scolastici possono avere un ruolo determinante nel favorire l'accesso dei genitori alle risorse sociali, promuovendone la conoscenza e segnalando l'opportunità della loro attivazione. È opportuno pertanto che in informazioni pertinenti siano rese disponibili a cura dei servizi territoriali.


Responsabilità e interventi di protezione

Per una parte rilevante dei bambini e dei ragazzi sono necessari interventi di protezione sociale e tutela legale, al fine di garantire il rispetto dei loro diritti personali. Le procedure di protezione dei minori sono complesse e coinvolgono una pluralità di attori. Esse comportano spesso una riconfigurazione delle responsabilità genitoriali; queste possono essere scomposte e assegnate a nuovi attori, spesso esterni alla rete familiare. Così, la rappresentanza legale del minore può essere assunta da un tutore: ad esempio, un familiare, un rappresentante istituzionale o un volontario formato. La cura quotidiana può essere garantita da una famiglia affidataria, a tempo pieno o parziale, o da una comunità di accoglienza. Inoltre, i servizi sociali e/o sociosanitari possono avere un ruolo diretto nella rappresentanza dei minori e nella verifica delle sue condizioni di vita. In questi casi, comprendere le responsabilità e i diritti delle diverse figure che ruotano attorno ai minori, può rivelarsi difficile.

Nella sezione precedente (2. Le risorse), tali figure (tutore legale, affidatario, ecc.) sono già state descritte.

Per orientarsi nella suddivisione dei compiti tra il rappresentante legale del minore (genitore o tutore) e le persone che se ne prendono cura nella quotidianità (affidatari e operatori delle comunità di accoglienza), è possibile distinguere tra responsabilità ordinarie e straordinarie. Le prime sono assegnate agli affidatari; restano di competenza del rappresentante legale del minore le decisioni straordinarie come:

  • la scelta dell'indirizzo scolastico,

  • l'iscrizione scolastica,

  • la firma dei relativi documenti ufficiali (ma non le giustificazioni per assenza e le comunicazioni tra scuola e famiglia, che interessano invece l'affidatario o la comunità di accoglienza),

  • la scelta della fede religiosa e l'educazione religiosa,

  • la permanenza all'estero per periodi prolungati,

  • la somministrazione delle vaccinazioni,

  • gli interventi sanitari di una certa gravità, sia diagnostici che terapeutici,

  • la partecipazione ad attività sportive in forma agonistica.

I servizi sociali e/o sociosanitari, che si occupano dei progetti di protezione a favore dei minori, hanno la responsabilità della situazione nel suo complesso. I servizi, come abbiamo visto, agiscono ordinariamente con il consenso dei rappresentanti legali dei minori (i genitori solitamente) secondo il principio di beneficità; talvolta essi agiscono in accordo con l'Autorità Giudiziaria (secondo il principio di legalità), applicandone le disposizioni ed assumendo tutte le informazioni necessarie alla determinazione delle misure di competenza del giudice. In entrambi i casi, i servizi sono un interlocutore degli operatori di altre istituzioni e possono accedere alle informazioni riservate riguardanti un determinato minore.