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Titolo documento |
Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza L.285/97Parliamo di differenze di genere… |
Istituto |
Circolo Didattico C.BATTISTI |
Ordine e grado |
Circolo didattico |
Sede Istituto |
VIA CAPPUCCINA, 74 - 30172 - VENEZIA |
Anno |
2005 |
Anno scolastico |
2004-2005 |
Previsione |
Il progetto si articola in tre moduli: "Rispetto delle differenze", "Atteggiamenti pro sociali" e "Diritti Umani" e si pone come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini sui temi delle differenze corporee ed emotive che caratterizzano bambini e bambine, far comprendere che il confronto con l'altro/a e la sua diversità è un'occasione positiva di crescita e arricchimento reciproco, e infine il terzo modulo ha l'obiettivo di iniziare un percorso di consapevolezza dei diritti di cui i bambini sono portatori, per fare in modo che loro possano esercitarli attivamente. |
Riferimento |
Art 2: Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari. Art. 8: Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Art. 27: Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Art. 29: Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; |
Download |
391.htm |
Link |
www.provincia.venezia.it/cesare.battisti/proge14.htm |
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