Riferimento |
Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York 1989:
SALUTE:art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo;
art.24: diritto al miglior stato di salute possibile; EDUCAZIONE:artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e potenzialità fisiche e mentali; il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali; EDUC. ALLA PACE (art.29): diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi;
art.39:diritto di ogni fanciullo vittima di forme di negligenza, maltrattamento, sfruttamento, tortura, conflitto armato al recupero fisico, psicologico e al reinserimento sociale, in codizioni da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
ED. all'AFFETTIVITA'/ED. SESSUALE art.34: gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
HANDICAP/DISABILITA':art.23: diritto del disabile all'effettivo accesso alla educazione, alla formazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative; diritto ad una completa integrazione sociale, allo sviluppo personale;
INTERCULTURA: art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo; |