Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

POF - Progetti Didattici


Ricerca POF - Progetti Didattici


Titolo documento Piano Offerta Formativa
Istituto Istituto Comprensivo di Saonara
Ordine e grado Istituto comprensivo
Sede Istituto Via V.Bachelet, 12 - Saonara (PD)
Anno 2003
Anno scolastico 2003-2004
Previsione pag. 5 e ss.: promozione della persona; sostegno ai portatori di handicap; solidarietà e intercultura; educazione all'affettività; educazione alla salute.
Riferimento PROMOZIONE DELLA PERSONA: ART.2:Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza; art.4:Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono, e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale. art.6: diritto alla vita; art.7: dir. a un nome, a una cittadinanza e a una famiglia; art.8: dir. alla conservazione dell'identità; art.24: diritto a godere del miglior stato di salute possibile; art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisiico, mentale, spirituale, morale e sociale. art.28: diritto allo studio/educazione; art.29:Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale; art.31: diritto al riposo, al tempo libero, al gioco. HANDICAP: art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.23: diritto del disabile all'effettivo accesso alla educazione, alla formazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative; diritto ad una completa integrazione sociale, allo sviluppo personale; artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e potenzialità fisiche e mentali. INTERCULTURA:art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo. AFFETTIVITA'art.34: gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico. SALUTE:art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.24: diritto al miglior stato di salute possibile;
Download 82.pdf
Condividi su: