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Titolo documento |
Bambini soldato |
Istituto |
Scuola Media Statale IPPOLITO NIEVO |
Ordine e grado |
Scuola secondaria I |
Sede Istituto |
Via Mur di Cadola,12 - 32100 - BELLUNO |
Anno |
2002 |
Anno scolastico |
2001-2002 |
Previsione |
approfondimento sul tema dei bambini soldato |
Riferimento |
Articolo 1: Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'etą inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturitą in virtł della legislazione applicabile; Articolo 38:
1.Gli Stati parti della presente Convenzione s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario, applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela Si estenda ai fanciulli.
2.Gli Stati parti devono adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in etą inferiore ai 15 anni prenda direttamente parte alle ostilitą.
3.Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che non abbia compiuto il 15mo anno di etą ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare la precedenza ai pił anziani.
4.In conformitą all'obbligo che loro incombe in virtł del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignitą del fanciullo.
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Download |
404.zip |
Link |
www.scuolamedianievo.it |
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