Riferimento |
Art. 2: Gli Stati Parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta; Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione; Art. 3: Gli Stati Parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere; Art. 6: Gli Stati Parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati Parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Art. 27: Gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; Art. 29: Gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; ART.32: Gli Stati Parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Gli Stati Parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati Parti, in particolare: stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego; prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego; prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo. |