Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

POF - Progetti Didattici


Ricerca POF - Progetti Didattici


Titolo documento Piano Offerta Formativa
Istituto Direzione Didattica Statale Este
Ordine e grado Circolo didattico
Sede Istituto via G. Ghirardini 21, 35042 Este (PD)
Anno 2004
Anno scolastico 2004-2005
Previsione PRINCIPI ISPIRATORI: I documenti e le norme a cui il Circolo conforma le proprie azioni sono: -art. 3, 33, 34, 35 della Costituzione della Repubblica -Legge 241/90 sulla trasparenza, efficacia ed efficienza delle istituzioni pubbliche -Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia -Legge 28.03.03 n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e forma-zione professionale -D.lvo 19.02.04 n.59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 della Legge 28.03.03 n.53 -C.M. 05.03.04 D.lvo 19.02.04 n.59 – Indicazioni e istruzioni -Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell’Infanzia (Allegato A al D.lvo 19.02.04 n.59) -Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella Scuola Primaria (Allegato B D.lvo 19.02.04 n.59) -D.P.R. 30.03.04 Obiettivi specifici di apprendimento per la Religione cattolica -L.104/92 Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate OBIETTIVI E FINALITA': Attenta alle trasformazioni della società, alle contraddizioni relative alla condizione dell’infanzia, la scuola: ·concorre alla promozione e al rispetto dei diritti del bambino; FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE: *corso di formazione sul Pubblico Tutore dei minori – personale docente scuole dell’infanzia ed elementari;
Riferimento Convenzione Internazionale per i diritti del fanciullo, New York, 1989: art. 2: Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione, politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori; art. 28: gli Stati parti riconoscono il dirittto del fanciullo all'educazione in modo che la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione; art. 29: gli Stati Parti convengono che l'educazione del fanciullo deve inculcare il rispetto per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra i popoli
Download 299.pdf
Condividi su: