Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attivitą di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di etą

POF - Progetti Didattici


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Titolo documento Piano Offerta Formativa
Istituto Circolo Didattico Dueville
Ordine e grado Circolo didattico
Sede Istituto Via dei Bersaglieri, 8 -36031- Dueville (VI)
Anno 2004
Anno scolastico 2004-2005
Previsione Con la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo approvata dall'ONU il 20 Novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 Maggio 1991 č emerso come obiettivo prioritario il bisogno di migliorare la qualitą della vita dei bambini e delle bambine e di sostenere il loro diritto alla cittadinanza. La Convenzione contiene un ampio ventaglio di diritti-bisogni riconosciuti come fondamentali e di uguale importanza per tutti i bambini e i ragazzi. Tali diirtti sono: - benessere e salute - promozione dell'identitą e partecipazione comprensiva del diritto di crescere bene e in buona salute - di avere una famiglia - di confrontarsi con gli adulti e con le regole del mondo - di partecipare attivamente e secondo le modalitą proprie di ciascuna etą alle decisioni che li riguardino - di esprimere liberamente le proprie opinioni - di associarsi - di studiare - di imparare sia a scuola che in altro contesti educativi - di avere le stesse opportunitą indipendentemente dalla propria religione - di avere accesso ad una vita qualitativamente pił significativa. Anche l'Italia ha fatto propria la promozione di una nuova cultura per l'infanzia e un mondo a misura di bambino in cui il benessere dei pił piccoli diventa indicatore della qualitą della vita di tutti.
Riferimento Convenzione Internazionale sui Diirtti dell'Infanzia, 1989 New York: Art. 2: garanzia dei diritti per ogni fanciullo senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra; art. 8-9: gli stati si impegnano a rispettare il diirtto del fanciullo a preservare la propria identitą, la sua nazionalitą, il suo nome e le sue relazioni famigliari, gli Stati Parti vigilano affinchč il fanciullo non sia separarto dai suoi genitori contro la loro volontą a meno che le autoritą competenti non lo decidano; Art. 12: diritto del fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa; art. 15: libertą del fanciullo di associarsi e di riunirsi pacificamente; art. 24: diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione; art. 27: diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale; art. 28-29: diritto del fanciullo all'educazione.
Link www.direzionedidatticadueville.it/
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