Riferimento |
Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York 1989:
art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.23: diritto del disabile all'effettivo accesso alla educazione, alla formazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative; diritto ad una completa integrazione sociale, allo sviluppo personale; artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e potenzialità fisiche e mentali. |