Riferimento |
Convenzione sui diritti del fanciullo - New York 1989: art.28 diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità, gli stati parti incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento; fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola; art.29: l'educazione del fanciullo deve avere come finalità, tra le altre (punto A), quella favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali; diritto ad un'ducazione che miri a sviluppare nel fanciullo il rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali, nonchè il rispetto dei valori del paese in cui vive; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo; |