Riferimento |
Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York 1989:
art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
art.29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e potenzialità fisiche e mentali, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; art.39:diritto di ogni fanciullo vittima di forme di negligenza, maltrattamento, sfruttamento, tortura, conflitto armato al recupero fisico, psicologico e al reinserimento sociale, in codizioni da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo. |