Riferimento |
Convenzione sui Diritti del fanciullo, New York 1989:
art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertą di espressione. Questo diritto comprende la libertą di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.24: diritto al miglior stato di salute possibile; artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalitą del fanciullo, delle sue facoltą e potenzialitą fisiche e mentali; diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo del rispetto per l'ambiente; art.31: diritto al riposo e al tempo libero, al gioco, ad attivitą ricreative proprie della sua etą; diritto ad un'educazione che favorisca il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertą fondamentali; diritto ad un'ducazione che miri a sviluppare nel fanciullo il rispetto della sua identitą, della sua lingua, dei suoi valori culturali, nonchč il rispetto dei valori del paese in cui vive; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilitą della vita in una societą libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; |