Riferimento |
Convenzione sui diritti del fanciullo - New York 1989:
art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertą di espressione. Questo diritto comprende la libertą di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.24: diritto al miglior stato di salute possibile; artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalitą del fanciullo, delle sue facoltą e potenzialitą fisiche e mentali; diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo del rispetto per l'ambiente; art.31: diritto al riposo e al tempo libero, al gioco, ad attivitą ricreative proprie della sua etą. |