Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

POF - Progetti Didattici


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Titolo documento Progetto: La scuola come ambiente di apprendimento
Istituto I.C. E. Meneghetti
Ordine e grado Istituto comprensivo
Sede Istituto Via Giuliari, 40 Verona
Anno 2003
Anno scolastico 2002-2003
Previsione ambiente di apprendimento; ambiente scolastico; relazioni interpersonali; sviluppo della personalità;
Riferimento Convenzione sui diritti del fanciullo - New York 1989: art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. art.28 diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità, gli stati parti incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento; fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola; art.29: l'educazione del fanciullo deve avere come finalità, tra le altre (punto A), quella favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali; diritto ad un'ducazione che miri a sviluppare nel fanciullo il rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali, nonchè il rispetto dei valori del paese in cui vive; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo;
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