Riferimento |
INTERCULTURA:art.29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalitą del fanciullo, delle sue facoltą e potenzialitą fisiche e mentali, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertą fondamentali; diritto ad un'ducazione che miri a sviluppare nel fanciullo il rispetto della sua identitą, della sua lingua, dei suoi valori culturali, nonchč il rispetto dei valori del paese in cui vive; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilitą della vita in una societą libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo; art.39:diritto di ogni fanciullo vittima di forme di negligenza, maltrattamento, sfruttamento, tortura, conflitto armato al recupero fisico, psicologico e al reinserimento sociale, in codizioni da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignitą del fanciullo.
SALUTE:art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.24: diritto al miglior stato di salute possibile; artt.28-29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalitą del fanciullo, delle sue facoltą e potenzialitą fisiche e mentali; art.31: diritto al riposo e al tempo libero, al gioco, ad attivitą ricreative.
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