Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attivitą di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di etą
Orfani per crimini domestici. Una legge per una tutela ad hoc

Prevenire il fenomeno della "vittimizzazione secondaria" attraverso disposizioni volte a rafforzare le tutele dei figli rimasti orfani per crimini domestici: sono questi lo scopo complessivo e i contenuti fondamentali della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, recentemente pubblicata nella Gazzetta ufficiale (1 febbraio 2018, n. 26) e destinata ad entrare in vigore il prossimo 16 febbraio 2018.

La legge, portante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici", offre una tutela ad hoc ai figli minori o ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile.

Le disposizioni in essa previste sono contenute in 13 articoli, così rubricati:
art. 1 Gratuito patrocinio
art. 2 Modifiche all'articolo 577 del codice penale
art. 3 Sequestro conservativo
art. 4 Provvisionale
art. 5 Indegnità a succedere
art. 6 Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici
art. 7 Pensione di reversibilità
art. 8 Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici
art. 9 Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica
art. 10 Affidamento dei minori orfani per crimini domestici
art. 11 Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici
art. 12 Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica
art. 13 Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici.

Alcune disposizioni possono ritenersi a tutela diretta dei figli orfani per crimini domestici; altre, invece, offrono una tutela indiretta agli stessi, aggravando le conseguenze a carico dell'autore del fatto criminoso e/o introducendo nuove e ulteriori sanzioni a carico dello stesso.

Tra le disposizioni a tutela diretta del figlio orfano per crimini domestici, possono essere ricordate quelle che prevedono l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito generalmente previsti (art. 1); l'assegnazione di una somma per il presumibile danno, a titolo di provvisionale (art. 4); il riconoscimento della quota di riserva nelle assunzioni di cui alla legge 68/1999 (art. 6); le nuove disposizioni sui servizi di assistenza (artt. 8 e 9) nonché quelle in tema di affidamento degli orfani per crimini domestici (art. 10); la possibilità di modificare il proprio cognome nel caso in cui coincida con quello del genitore condannato in via definitiva (art. 13); la possibilità - facendo riferimento ad una dotazione economica ad hoc - di istituire borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e di finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa (art. 11).

Diversamente, alle disposizioni a tutela indiretta possono essere ascritte: l'ampliamento delle condizioni in cui può trovare applicazione l'istituto del sequestro conservativo del beni dell'indagato o dell'imputato a garanzia dei danni civili subiti dal figlio rimasto orfano (art. 3); la sospensione della chiamata all'eredità dell'indagato e dell'imputato e l'applicabilità dell'istituto dell'indegnità a succedere ad opera dello stesso giudice penale, sia con la sentenza di condanna che con quella del c.d. patteggiamento (art. 5); la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 12); le disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità (art. 7).

Il testo della legge qui ricordata, è consultabile attraverso il portale delle leggi vigenti NORMATTIVA.IT.
In calce alla news, il link diretto alla legge 4/2018 nonché al relativo Dossier di documentazione a cura del Servizio studi del Senato.

*****
Risorse.




« Torna all'elenco News
Condividi su: