Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età
Il diritto dei fanciulli all’ascolto. Il Commento generale curato dal Comitato Onu è disponibile nella traduzione in italiano

In occasione della sua 52a sessione (Ginevra, 25 maggio – 12 giugno 2009), il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia ha adottato un proprio Commento generale  dedicato a “Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato” (CRC/C/GC/12 del 20 luglio 2009).

Dell’adozione di questo importante documento interpretativo avevamo già dato tempestiva segnalazione in questo sito  attraverso una news dedicata.

Ora questo Commento generale è disponibile nella traduzione (non ufficiale) in lingua italiana curata dal Comitato italiano per l’Unicef.

Segnaliamo nuovamente questa pubblicazione, ora tradotta, al fine di agevolarne la conoscenza tra un pubblico diffuso. Il file in formato pdf è allegato in calce a questa news.

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Commento Generale 12(2009) - Indice

I. INTRODUZIONE

II. OBIETTIVI

III. IL DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO: UN DIRITTO DEL SINGOLO BAMBINO E ADOLESCENTE E DI GRUPPI DI BAMBINI E ADOLESCENTI

A. Analisi giuridica

1. Analisi letterale dell’articolo 12

(a) Articolo 12 , Comma 1
(i) “Garantiscono”
(ii) “Capace di formarsi le proprie opinioni”
(iii) “Il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente”
(iv) “In tutte le questioni che lo riguardano”
(v) “Essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”

(b) Articolo 12, Comma 2
(i) “Il diritto di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che riguarda il bambino”
(ii) “Sia direttamente, sia attraverso un rappresentante o un organo appropriato”
(iii) “In maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”  che riguarda il bambino”

2. Misure per l’attuazione del diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato

(a) Preparazione
(b) L’ascolto
(c) Valutazione della capacità del bambino e dell’adolescente
(d) Informazioni sul peso dato alle opinioni del bambino e dell’adolescente (feedback)
(e) Ricorsi, risarcimenti e indennizzi

3. Obblighi degli Stati parti

(a) Obblighi fondamentali degli Stati parti

(b) Obblighi specifici in materia di procedimenti giudiziari e amministrativi
(i) Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari civili
Divorzio e separazione
Separazione dai genitori e cure alternative
Adozione e kafalah del diritto Islamico
(ii) Il diritto del minorenne di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari penali
Il minorenne autore di reato
Il minorenne vittima e testimone
(iii) Il diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato nei procedimenti amministrativi

B. Il diritto di essere ascoltato e le combinazioni con le altre disposizioni della Convenzione

1. Articoli 12 e 3
2. Articoli 12, 2 e 6
3. Articoli 12, 13 e 17
4. Articoli 12 e 5
5. Articolo 12 e attuazione dei diritti del bambino e dell’adolescente in generale

C. L’attuazione del diritto di essere ascoltato in contesti e situazioni diversi

1. Famiglia
2. Cure alternative
3. Cure sanitarie
4. Istruzione e scuola
5. Gioco, attività ricreative, sportive e culturali
6. Posto di lavoro
7. Situazioni di violenza
8. Sviluppo delle strategie di prevenzione
9. Procedimenti di immigrazione e di asilo
10. Situazioni di emergenza
11. Contesti nazionali ed internazionali

D. Requisiti minimi per l’attuazione del diritto del bambino e dell’adolescente di essere ascoltato

E. Conclusioni


 Commento generale 12(2009): Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato (traduzione italiana, pdf, 420 kb)  General Comment 12(2009): The right of the child to be heard (english version, pdf 115 kb)

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