“Istituzione della figura e dell’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”: questa la titolazione ufficiale della L.R. 30 marzo 2009, n. 6 con la quale la Regione Lombardia ha istituito il proprio Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.Approvata all’unanimità dall’Assemblea legislativa nella seduta del 24 marzo u.s., la legge è ora pubblicata nel B.U.R.L. n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009.
Come evidenziato nel Comunicato stampa diramato dal Consiglio regionale lombardo, "il Garante è eletto dall’Assemblea regionale, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile una sola volta.Tra le principali funzioni del Garante, quella di proporre agli Enti e alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative finalizzate al loro riconoscimento come soggetti titolari di diritti; segnalare alle autorità competenti fenomeni di esclusione e di discriminazione senza distinzione di sesso, abilità, nazionalità, religione e condizione economica; vigilare sui fenomeni di elusione dell’obbligo scolastico e di sfruttamento del lavoro minorile in collaborazione con gli enti e le organizzazioni preposte; prevenire e contrastare insieme a Enti locali e soggetti pubblici o privati abusi e violenze su minori e adolescenti, mutilazioni genitali femminili, rischi di espianto di organi. L’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza collabora inoltre con il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) per tutelare i minori vigilando sulla programmazione radiotelevisiva, l’informazione sugli organi di stampa o attraverso altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica ed è a disposizione per raccogliere segnalazioni inerenti casi di maltrattamenti anche al di fuori di ambienti come famiglia, scuola, luoghi di cura e strutture sportive".
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