Il Veneto, nell’ambito della tutela volontaria di minori di età, ha delle peculiarità importanti rispetto al panorama nazionale. Il Garante, all’entrata in vigore della L. n. 47/2013 (che ha incaricato l’Autorità Garante regionale di mettere a disposizione del Tribunale per i Minorenni un elenco di volontari disponibili ad assumere la tutela dei minori stranieri non accompagnati) poteva già contare su un modello efficace e consolidato di formazione dei tutori volontari e del contestuale abbinamento con i minori. Una buona pratica, quella veneta, regolata da appositi protocolli con le Autorità giudiziarie
CHI E' IL TUTORE VOLONTARIO?
I tutori volontari sono privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un bambino o di un adolescente.
CHE COSA FA ?
Il tutore volontario assume la tutela di un minore o di più ‘minori’, nel numero massimo di tre. I suoi compiti sono: assicurare che sia garantito alla persona di minore età l’accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l’eventuale patrimonio della persona di minore età.
QUALI SONO I REQUISITI?
Per candidarsi è necessario:
A CHI RIVOLGERSI SE INTERESSATI A SVOLGERE LA FUNZIONE?
Per svolgere la funzione di tutore volontario è necessario partecipare ad un percorso formativo organizzato ciclicamente dall’ufficio del Garante dei Diritti della Persona in collaborazione con le ULSS e le Conferenze dei Sindaci.
Il percorso formativo viene pubblicizzato nell’home page del sito. Per meglio approfondire le funzioni attribuite al Garante regionale dei diritti della persona si rimanda alla sezione RELAZIONI ANNUALI.