Con Nota datata 30 gennaio 2020 del Responsabile della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, la Regione del Veneto interviene a chiarimento delle ulteriori incombenze operative (e relative scadenze) riferite alla verifica degli adempimenti vaccinali degli alunni iscritti per l'anno scolastico/calendario annuale 2020/2021, già previsti nella legge 119/2017.
Nella nota - indirizzata alle strutture sanitarie competenti, all'Ufficio scolastico regionale per il Veneto (USR), alla FISM (Federazione italiana scuole materne) Veneto - viene chiarito che:- entro il 10 marzo 2020, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi, di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati; - entro il 10 giugno 2020, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvederanno a restituire gli elenchi ricevuti dalle istituzioni scolastiche, completandoli con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali e che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni.
Si tratta della procedura di verifica di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 che prevede lo scambio degli elenchi direttamente tra gli istituti scolastici e le Aziende Ulss e che la Regione del Veneto, dotata di anagrafe vaccinale regionale informatizzata, ha attivato sin dall'anno scolastico 2018-2019.
La Nota sopra ricordata si chiude precisando che ai genitori non deve essere richiesto il certificato vaccinale per comprovare lo stato vaccinale del minore.
La Nota, nel suo testo integrale, è disponibile al link sottostante.
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