E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre u.s., la Legge 19 ottobre 2015, n. 173 in materia di diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
Destinata ad entrare in vigore in data 13 novembre 2015, la legge contiene disposizioni che modificano e integrano la disciplina sulle adozioni, così come prevista nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).
Le novità introdotte mirano, nel loro complesso, a garantire e a non interrompere quella relazione affettiva che potrebbe sorgere tra il minore di età e la famiglia affidataria, soprattutto in quei casi in cui l'affidamento ha una durata prolungata. Il riconoscimento dell'importanza di questo parametro affettivo e il contestuale diritto del minore a vederlo preservato, fanno sì che lo stesso - laddove venga riconosciuto come esistente - assuma rilievo in caso di adozione del minore, determinando la possibilità per la famiglia affidataria a vedersi preferita se si propone anche come famiglia adottante del minore, ovvero ad essere chiamata a mantenere le positive relazioni socio-affettive con il minore, nel caso in cui quest'ultimo faccia ritorno nella famiglia di origine o venga dato in affidamento ad altra famiglia o adottato da altra famiglia.
Altre novità significative sono rappresentate dall'obbligo previsto in capo al Giuduce procedente di convocare l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, con facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.
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