Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attivitą di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di etą
Il diritto alla continuitą affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. Pubblicata la legge

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre u.s., la Legge 19 ottobre 2015, n. 173 in materia di diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.

Destinata ad entrare in vigore in data 13 novembre 2015, la legge contiene disposizioni che modificano e integrano la disciplina sulle adozioni, così come prevista nella Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

Le novità introdotte mirano, nel loro complesso, a garantire e a non interrompere quella relazione affettiva che potrebbe sorgere tra il minore di età e la famiglia affidataria, soprattutto in quei casi in cui l'affidamento ha una durata prolungata.
Il riconoscimento dell'importanza di questo parametro affettivo e il contestuale diritto del minore a vederlo preservato, fanno sì che lo stesso - laddove venga riconosciuto come esistente - assuma rilievo in caso di adozione del minore, determinando la possibilità per la famiglia affidataria a vedersi preferita se si propone anche come famiglia adottante del minore, ovvero ad essere chiamata a mantenere le positive relazioni socio-affettive con il minore, nel caso in cui quest'ultimo faccia ritorno nella famiglia di origine o venga dato in affidamento ad altra  famiglia o adottato da altra famiglia.

Altre novità significative sono rappresentate dall'obbligo previsto in capo al Giuduce procedente di convocare l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria nei  procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, con facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

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