Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attivitą di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di etą
Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati. Chiarimenti sul punto in una Nota del Ministero dell'Istruzione

L'inserimento scolastico di bambini adottati che giungono in Italia in prossimità del compimento del 6° anno di età può comportare - in alcuni casi - elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori.

La questione è stata affrontata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione nel corso dell'anno scolastico appena concluso, a fronte di un quesito formulato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulla possibilità di deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati.

L'occasione di tale quesito è stata offerta dall'interpretazione resa in un caso dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in applicazione di quanto previsto nel Protocollo di intesa per l'inserimento e l'integrazione scolastica del minore adottato, sottoscritto tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Aziende UU.LL.SS., il Pubblico Tutore dei minori, gli Enti autorizzati e formalmente recepito con la D.G.R. n. 2497 del 29 dicembre 2011 (All. C ).

Il Ministero ha risposto al quesito diramando una Nota di chiarimenti con validità estesa a tutto il territorio nazionale, in ragione del fatto che il caso prospettato dall'U.S.R. per il Veneto è risultato in realtà emblematico di frequenti situazioni di criticità sul punto rappresentate al Ministero (cfr. M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione, Nota Prot. 547 del 21/02/2014).

Richiamando la precedente Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012 e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013 e sottolineando la straordinarietà degli interventi in questione, la Nota conclude nel senso che al termine di una valutazione del singolo caso condotta con sensibilità e accuratezza, eventualmente anche attraverso il confronto con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi territoriali e sempre in accordo con la famiglia "... il Dirigente scolastico - sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l'art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa".

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