L'inserimento scolastico di bambini adottati che giungono in Italia in prossimità del compimento del 6° anno di età può comportare - in alcuni casi - elementi di criticità alla luce, in particolare, del vissuto e delle specificità proprie di tali minori.
La questione è stata affrontata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione nel corso dell'anno scolastico appena concluso, a fronte di un quesito formulato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto sulla possibilità di deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati.
L'occasione di tale quesito è stata offerta dall'interpretazione resa in un caso dall'Ufficio del Pubblico Tutore dei minori del Veneto, in applicazione di quanto previsto nel Protocollo di intesa per l'inserimento e l'integrazione scolastica del minore adottato, sottoscritto tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Aziende UU.LL.SS., il Pubblico Tutore dei minori, gli Enti autorizzati e formalmente recepito con la D.G.R. n. 2497 del 29 dicembre 2011 (All. C ).Il Ministero ha risposto al quesito diramando una Nota di chiarimenti con validità estesa a tutto il territorio nazionale, in ragione del fatto che il caso prospettato dall'U.S.R. per il Veneto è risultato in realtà emblematico di frequenti situazioni di criticità sul punto rappresentate al Ministero (cfr. M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione, Nota Prot. 547 del 21/02/2014).
Richiamando la precedente Direttiva del Ministro del 27 dicembre 2012 e la conseguente Circolare applicativa n. 8 del 6 marzo 2013 e sottolineando la straordinarietà degli interventi in questione, la Nota conclude nel senso che al termine di una valutazione del singolo caso condotta con sensibilità e accuratezza, eventualmente anche attraverso il confronto con specifiche professionalità di settore e con il supporto dei Servizi territoriali e sempre in accordo con la famiglia "... il Dirigente scolastico - sentito il Team dei docenti - potrà assumere la decisione, in coerenza con quanto previsto con l'art. 114, comma 5, del d. lgs. n. 297/1994, di far permanere l'alunno nella scuola dell'infanzia per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei pre-requisiti per la scuola primaria, e comunque non superiore ad un anno scolastico, anche attraverso un'attenta e personalizzata progettazione educativa".
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