Il testo normativo si compone di 13 articoli attraverso i quali vengono definiti i compiti e le funzioni del Garante, tratteggiati i profili dell’Istituzione, definiti i rapporti inter-istituzionali.
“Tra le molte funzioni che gli vengono attribuite dalla legge, il Garante vigila sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, con particolare attenzione agli ambienti esterni alla famiglia e in merito al fenomeno dei minori scomparsi. Segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati, accoglie segnalazioni provenienti da scuole, associazioni ed enti fornendo informazioni sulla modalità di tutela dei diritti, anche attraverso una linea telefonica e promuove la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia. Esprime anche pareri e formula proposte su richiesta degli organi regionali, verificando inoltre, in collaborazione con il Corecom, la programmazione radiotelevisiva e la comunicazione a mezzo stampa, segnalando alle autorità delle comunicazioni eventuali trasgressioni”. Così il Comunicato stampa datato 2 dicembre 2009, in linea nel sito web del Consiglio regionale.
Il testo normativo viene identificato come L.R. 9 dicembre 2009, n. 31; pubblicato nel B.U.R. n. 50 del 17 dicembre 2009, è legge vigente della Regione Piemonte.
*****************
Per saperne di più: