In Italia, la costituzione di figure di garanzia per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, e denominate ora Pubblico tutore dei minori ora Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è identificata per lungo tempo con gli Uffici attivati e operanti in 3 Regioni: il Pubblico Tutore dei minori nel Veneto (L.R. 9 agosto 1988, n. 42), il Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza nelle Marche (L.R. 15 ottobre 2002, n°. 18), il Tutore Pubblico dei minori nel Fiuli Venezia Giulia (L.R. 24 giugno 1993, n. 49).
Una realtà istituzionale modulata - anche con riferimento alle azioni messe in campo - sugli alti valori di riconoscimento, promozione e protezione dei diritti dei minori di età così come individuati e declinati negli strumenti normativi internazionali, a partire dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite.Ancora: una realtà istituzionale che, anche alla luce delle azioni esprimibili e concretamente espresse nel segno del raggiungimento di standards sempre più elevati nella gestione delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza, è stata assunta come modello da altre Regioni che, guardando a queste esperienze, hanno provveduto a dotarsi delle relativa legge costitutiva.
Recentemente, alcune Regioni che già avevano previsto sul piano normativo questa Istituzione, ne hanno attivato la struttura e nominato il rappresentante istituzionale. In particolare:
A fronte di questo trend evolutivo, confortato a livello nazionale dalla presentazione di progetti e disegni di legge volti all’Istituzione di una Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, tuttavia si deve registrare l’abrogazione nella Regione Marche (luglio 2008) e nella Regione Fiuli Venezia Giulia (agosto 2008), delle leggi istitutive di questi organismi di garanzia da parte dei rispettivi Legislatori, con conseguente cessazione delle funzioni dei loro rappresentanti istituzionali.
Di fronte a questo quadro, diventa auspicabile che autorevoli iniziative messe in campo in questa XVI Legislatura da poco avviata, possano trovare esito risolutivo e positivo e sappiano accompagnare l’istituzione del Garante nazionale con norme di principio e di indirizzo per l’istituzione dei Garanti regionali.Si tratta di dare esito legislativo ad una pluralità di esigenze, a cui si deve e si può rispondere in alcuni casi attraverso la figura del Garante nazionale; in altri casi attraverso l’esercizio di funzioni che solo alla scala regionale possono essere assunte ed esercitate.
In questo senso è plausibile una legge nazionale ed un garante nazionale: per assicurare la rappresentanza e la capacità di interlocuzione dell’Italia nei consessi internazionali secondo le prescrizioni contenute nelle Convenzioni; per coordinare le azioni dei Garanti regionali; per concorrere alla definizione dei Piani periodici previsti dalle leggi (es. L. 149/2001); per ottemperare ai principi della Costituzione (art. 117 comma 2 lettera m), che riserva alla Stato il compito di “determinare i livelli essenziali delle prestazioni sociali” su cui poi si esercitano le funzioni e i poteri delle Regioni e degli EE.LL..Ebbene, l’istituzione di un sistema di garanzia, rientra nella determinazione di tali livelli essenziali.Ma è altrettanto chiaro e plausibile, che – in un ordinamento fortemente autonomistico e regionalizzato come il nostro che evolve sempre più verso il federalismo – alcune tipiche funzioni del Garante dell’Infanzia debbano trovare la loro allocazione di definizione, di strategia e di esercizio in ambito regionale.Ciò vale per la attività di sensibilizzazione, formazione e gestione dell’Albo dei tutori-curatori; vale per il lavoro di ascolto, monitoraggio e vigilanza sulle condizioni di vita dei minori accolti in strutture; vale infine e ancor più per condurre con efficacia, tatto e discrezione quel lavoro di facilitazione, accompagnamento e persuasione (e se del caso, segnalazione) orientato verso gli operatori che certamente è il lavoro che meglio risponde alle esigenze di sussidiarietà, di integrazione, di collaborazione, di “amichevolezza” proprie del Garante e che mal si potrebbero svolgere in assenza di “vicinanza” con i problemi e con gli attori della cura per i bambini.
Non resta perciò che sperare (ed operare di conseguenza) che nell’iter parlamentare si sappiano ascoltare e valutare anche gli esiti di esperienza e si pervenga a decisioni sagge e meditate. Un orientamento, questo, che è emerso ed è stato motivatamente espresso nel convegno tenutosi a Padova nell’ottobre 2006, e successivamente documentato e riproposto nel "Messaggio dei Pubblici Tutori dei minori – Garanti dell’infanzia del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Lazio e Molise, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, e agli Onorevoli Deputati e Senatori del Parlamento della XVI legislatura per la costituzione di un sistema integrato di Garanti - nazionale e regionali - per l’infanzia e l’adolescenza” rivolto ai Parlamentari della XVI legislatura (cfr. doc. allegato in calce alla news).
******
Per approndimenti sull'Istituzione di un Garante nazionale: