L'attuazione della CRC in Italia: i risultati nel 4° rapporto di monitoraggio reso dal Gruppo di lavoro per la CRC
Misure generali di attuazione della CRC in Italia
L’art. 4 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) richiede agli Stati parte di impegnarsi ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione.
Il monitoraggio, seguendo le indicazioni del Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Comitato ONU), si concentra sulla verifica della conformità della legislazione nazionale ai principi della CRC, sul sistema di raccolta dati, sulle risorse stanziate per l’infanzia e l’adolescenza, compresa la cooperazione internazionale, sul coordinamento a livello istituzionale, sul Piano Nazionale Infanzia, sull’esistenza di strutture di controllo indipendenti e sulla formazione e divulgazione della CRC.
Principi genrali della CRC
Sono quattro i principi generali, trasversali a tutti i diritti espressi dalla CRC, individuati dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come utili anche al fine di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione. Si tratta del principio di non discriminazione (art. 2 CRC) che stabilisce che tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i bambine, bambini, ragazze e ragazzi, senza alcuna distinzione; il principio del superiore interesse del minore (art. 3 CRC) che stabilisce che, in tutte le decisioni relative ai minori, il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6 CRC) in cui si va oltre il basilare diritto alla vita garantendo anche la sopravvivenza e lo sviluppo; e il principio di partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12 CRC), che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia presa in debita considerazione.
Nel presente Rapporto, il Gruppo CRC ha inteso monitorare l’applicazione di tali principi nell’ordinamento italiano, andando a verificare come è evoluta la situazione rispetto alla partecipazione e all’ascolto dei minori in ambito giudiziario, ed introducendo un apposito paragrafo riguardo al principio di non discriminazione.
Diritti civili e di libertà
Sotto tale raggruppamento viene compreso il diritto al nome e nazionalità (art. 7 CRC); il diritto alla conservazione della propria identità (art. 8 CRC); i diritti alla libertà di espressione (art. 13 CRC), pensiero coscienza e religione (art. 14 CRC), associazione (art. 15 CRC); il diritto alla protezione della privacy (art. 16 CRC); il diritto all’accesso ad un’informazione appropriata (art. 17 CRC); il diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti (art. 37 lett. a) CRC).
In questo capitolo del Rapporto CRC viene iniziata un’analisi rispetto ai minori e i media, sia in termini di tutela che di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro e responsabile dei nuovi media, nonché una breve nota rispetto al reato di tortura alla luce della raccomandazione del Comitato ONU all’Italia.
Ambiente familiare e misure alternative
All’interno del raggruppamento “ambiente familiare e le misure ad esso alternative”, il Rapporto di monitoraggio considera le seguenti questioni: la separazione dai genitori:i diritti dei bambini e degli adolescenti con genitori detenuti in carcere, il ricongiungimanto familiare: le famiglie islamiche in italia e la kafala, i minori privi di un ambiente familiare, il panorama dell’adozione nazionale e internazionale in Italia.
Salute e assistenza
All’interno di tale raggruppamento, il Comitato ONU suggerisce di considerare la situazione dei bambini e adolescenti con disabilità (art. 23 CRC), l’attuazione dell’art. 24 CRC, che riconosce il diritto di godere del miglior stato di salute possibile, e dell’art. 27 CRC che riconosce il diritto di ogni bambino e adolescente ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
Educazione, gioco, e attività culturali
Sotto questo raggruppamento, viene monitorata l’attuazione della CRC rispetto agli articoli 28 (istruzione), 29 (finalità educative), 31 (gioco, attività ricreative e culturali): il riferimento è, in particolare, all’attuazione del diritto all’istruzione per i minori appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili, quali bambini e adolescenti di origine straniera, minori rom, minori che arrivano in Italia con l’adozione internazionale, bambini e adolescenti con disabilità. Inoltre, anche in considerazione della recente entrata in vigore della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, un’attenzione particolare è stata dedicata al diritto al gioco per i bambini con disabilità. Il monitoraggio dell’attuazione dell’art. 31 CRC ha riguardato anche l’ambito dello sport.
Misure speciali per la tutela dei minori
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC) prevede una tutela particolare a favore di alcuni gruppi di bambini e adolescenti in considerazione della loro maggiore vulnerabilità. Si tratta dei minori in situazione di emergenza, come i minori rifugiati (art. 22 CRC) e i minori nei conflitti armati (artt. 38 e 39 CRC); dei minori in situazione di sfruttamento economico, compreso il lavoro minorile (art. 32 CRC), abuso e sfruttamento sessuale (art. 34 CRC), vittime di tratta (art. 35 CRC) o di altre forme di sfruttamento (art. 36 CRC); infine dei bambini e adolescenti di minoranze etniche o popolazioni indigene (art. 30 CRC).