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Il diritto dei fanciulli ad essere ascoltati: il Comitato Onu di Ginevra vi dedica un General Comment

Il Comitato Onu di Ginevra, istituito ai fini di monitorare l’implementazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo all’interno degli Stati parte, ha reso pubblico nei giorni scorsi un proprio General Comment interamente dedicato alle previsioni contenute all’art. 12 della CRC.

The right of the child to be heard”: questo il titolo del documento formalmente adottato in occasione della 51a sessione del Comitato, tenutasi a Ginevra dal 25 maggio al 12 giugno 2009 (CRC/C/GC/12, General Comment 12 (2009).

 

Il Commento Generale, che documenta l’interpretazione del Comitato sulla questione tematica affrontata, riconosce, in primo luogo, il diritto dei fanciulli all’ascolto sia quale diritto del singolo bambino sia quale diritto appartenente a gruppi di bambini e adolescenti.

 

Il significato e la portata di questo diritto vengono fatti emergere attraverso un’analisi dell’articolo della Crc che lo prevede (art. 12); un’analisi che parte da una interpretazione letterale delle disposizioni in esso contenute, per proseguire poi con l’individuazione degli steps per una corretta implementazione del diritto all’ascolto e degli obblighi che derivano agli Stati parte dal riconoscimento dello stesso in capo ai fanciulli (sia con riferimento ai procedimenti civili che penali che amministrativi).

 

Un’individuazione del significato che – ritiene il Comitato – non può che emergere anche attraverso il collegamento con altri articoli della Convenzione.

L’articolo 12 della Crc esprime un principio generale strettamente collegato ad altri principi generali quali l’art. 2 (diritto alla non discriminazione), l’art. 6 (diritto alla vita, alla sopravvivenza allo sviluppo) art. 3 (riconoscimento del miglior interesse del fanciullo), nonché con tutti quegli articoli riferiti ai diritti civili e alle libertà fondamentali (art. 13 diritto alla libertà di espressione, art. 17 diritto all’informazione) e con tutti quegli articoli della Convenzione che possono ricevere pieno riconoscimento solo se il fanciullo viene rispettato quale soggetto portatore di proprie opinioni sui diversi diritti negli stessi contemplati.

Segue una ricognizione dei contesti nei quali il diritto all’ascolto può ricevere attenzione nonché l’individuazione dei requisiti base per l’implementazione di questo diritto.

Per una lettura integrale del General Comment 12 (2009) del Comitato Onu sui diritti del fanciullo, clicca qui (link al sito web del Comitato).

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