Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

POF - Progetti Didattici


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Titolo documento Piano Offerta Formativa
Istituto I.T. Commerciale St. Marco Polo
Ordine e grado Scuola secondaria II
Sede Istituto Via Moschini, 11/B - Verona
Anno 2002
Anno scolastico 2002-2003
Previsione pag.24:"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" (D.P.R.249/98): Diritti dello studente (diritto ad una formaz. culturale/professionale qualificata; ); diritto allo studio; diritto alla riservatezza; diritto a pari dignità nella diversità dei ruoli; diritto ad essere informato sulle decisioni e le scelte che regolano la vita della scuola; diritto alla partecipazione attiva e responsabile; diritto a una valutazione trasparente e tempestiva; diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative; pag. 25: diritto di riunione e di assemblea; diritto di associazione e del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte; pag.27: rispetto diritti e idee altrui; pag. 30: Temi didattici: diritti umani, interculturalismo; educazione alla democrazia; razzismo; pag.33: "I valori costituzionali che il personale della Scuola Pubblica ha il diritto/dovere di trasmettere ad alunne ed alunni debbono sempre essere una proposta discussa e sempre aperta alla possibilità di un civile rifiuto"; pag.34: DIRITTI della famiglia: diritto al massimo dell’informazione sull’andamento della scuola in generale e dei propri figli in particolare; diritto al massimo rispetto da parte di chiunque lavori all’interno dell’unità scolastica e, contemporaneamente, di avere il dovere di offrire il massimo rispetto per le persone e le specifiche funzioni; il diritto all’informazione ed al consenso/dissenso; la conoscenza e il rispetto del Regolamento d’Istituto del quale è un diritto delle famiglie chiedere eventuali modifiche al Consiglio di Istituto; pag.35: apprendere, prima che un dovere, è un diritto; diritto alle verifiche; diritto di conoscere l'esito delle verifiche prima possibile; alunne ed alunni hanno diritto al rispetto in tutte le forme in cui esso possa presentarsi; diritto al dissenso. pag.46: diritto alla privacy dello studente.
Riferimento DIRITTO ALLO STUDIO: Art 28: Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Art.29 Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. PRIVACY E RISERVATEZZA: art.16: Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti. PPARTECIPAZIONE: art.12: Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. INFORMAZIONE:art.17: Gli Stati parti riconoscono L'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) Incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29; b) Incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali; c) Incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia; d) Incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18. RIUNIONE/ASSEMBLEA: art.15: Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui. RAZZISMO: art.2: Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. IDENTITA' CULTURALE: art.8: Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile. LIBERTA' DI PENSIERO/OPINIONE: art.14:Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
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