Garante regionale dei diritti della persona
del Veneto
Attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età

POF - Progetti Didattici


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Titolo documento Piano Offerta Formativa
Istituto S. M. S. G. Cesare
Ordine e grado Scuola secondaria I
Sede Istituto Via Capuccina 68/D - Mestre Venezia
Anno 2003
Anno scolastico 2002-2003
Previsione pag.5: Diritto all'apprendimento; pag.8: Accoglienza alunni extracomunitari; pag.12: Pre-adolescenza e prevenzione del disagio; Educazione alla salute, educazione alimentare; pag. 14: Educazione alla solidarietà;
Riferimento DIRITTO ALLO STUDIO/APPRENDIMENTO:art.13:Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. Art 28: Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità: a) Rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) Incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità; c) Garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) Fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e) Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo. Art.29 Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale. SALUTE:art.6 e art.27: diritto ad un livello di vita sufficiente che consenta lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del fanciullo; art.24: diritto al miglior stato di salute possibile; ACCOGLIENZA/SOLIDARIETA':art.29:diritto ad un'educazione che favorisca lo sviluppo della personalità del fanciullo, delle sue facoltà e potenzialità fisiche e mentali, il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali; diritto ad un'ducazione che miri a sviluppare nel fanciullo il rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali, nonchè il rispetto dei valori del paese in cui vive; diritto ad un'ducazione che prepari il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e i gruppi etnici, nazionali e religiosi; art.30: diritto dei fanciulli autoctoni o appartenenti a minoranze etniche, religiose, linguistiche ad avere una propria vita culturale, di professare e praticare la propria religione, di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo; art.39:diritto di ogni fanciullo vittima di forme di negligenza, maltrattamento, sfruttamento, tortura, conflitto armato al recupero fisico, psicologico e al reinserimento sociale, in codizioni da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
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