La legge regionale istitutiva (L.R. 24 dicembre 2013, n. 37, art. 13) attribuisce al Garante funzioni che nel loro insieme sono volte a favorire la prevenzione del disagio minorile ovvero a facilitare l’individuazione e l’attuazione del miglior trattamento possibile di quelle situazioni in cui si possono trovare bambini e adolescenti e che richiedono interventi di ordine assistenziale, giudiziario, educativo e sociosanitario.
Il Garante: